Salario accessorio e nuovi incarichi.
L’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017 n° 75 testualmente recita:
“[…] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. […]”
Si chiede se a tale articolo che impone l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell’anno 2016 è possibile derogare nel caso in cui vengono assegnate nell’anno 2018 al Dirigente nuovi servizi che incrementano quelli precedentemente assegnati nell’anno 2017.
In altre parole l’Amministrazione Comunale in considerazione del fatto che ad un dirigente devono essere assegnati nuovi servizi nell’anno 2018, rispetto a quelli svolti nell’anno 2017, chiede se è possibile incrementare la retribuzione di posizione al dirigente per l’anno 2018 rispetto a quella percepita nell’anno 2017.
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