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Progressioni orizzontali
Autore Messaggio
ludovico_pasquale
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Messaggio: #1
Progressioni orizzontali

Questo Ente ha approvato nell’anno 2016 un Regolamento contenente, tra l’altro, i criteri per le progressioni orizzontali.
Uno dei criteri più importanti per il peso dei punteggi attribuiti (75 su 100) è quello relativo alle prestazioni erogate che ottiene dalla “ media dei punteggi risultanti dalla scheda di valutazione degli ultimi 2 anni”.
Nell’anno 2017, in sede di delegazione trattante, le parti hanno stabilito di procedere alla valorizzazione del merito del personale attraverso le progressioni orizzontali valutando le prestazioni erogate negli ultimi 3 anni.
Si chiede dunque quanto segue :
- quale criterio deve adottare l’Ente per la valutazione del merito? Quello su base biennale, stabilito dal Regolamento 2016, o quello su base triennale stabilito nel 2017 in sede di contrattazione decentrata?
Inoltre si chiede se sia possibile procedere a valutazioni postume per quel personale che pur avendo i requisiti per partecipare alle progressioni di carriera non abbia ricevuto alcuna valutazione nel periodo da prendere in considerazione.

05-03-2018 13:51
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bianco_arturo
Moderatore


Messaggi: 1.097
Gruppo: Moderators
Iscritto: May 2010
Stato: Offline
Reputazione:
Messaggio: #2
RE: Progressioni orizzontali

I criteri di valutazione sono oggetto di regolamentazione da parte dell'ente, previa informazione e a richiesta concertazione. L'avere stipulato un contratto decentrato che detta regole diverse rispetto a quelle definite dalla regolamentazione mette l'ente comunque in condizione di grave difficoltà e lo espone al rischio di contenziosi. Per cui appare necessario, prima di dare corso a nuove progressioni orizzontali, di definire in modo univoco le regole da applicare.
Non si capisce cosa si intenda per valutazioni postume: tutti i dipendenti vanno valutati annualmente ed all'atto della formazione della graduatoria per le progressioni orizzontali occorre prendere atto degli esiti delle valutazioni. Per Aran ed RGS la decorrenza delle progressioni non può essere retroattiva rispetto all'anno in cui vengono concluse, per la nuova ipotesi di contratto, la retroattività può essere prevista a decorrere dall'anno della contrattazione.
Arturo Bianco

11-03-2018 15:04
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