RE: Stabilizzazione lsu.
Gli oneri per le stabilizzazioni di LSU entrano nel tetto della spesa del personale e di quella per le assunzioni; tali oneri non devono superare (unitamente a tutti quelli per le stabilizzazioni) ex DL n. 101/2013 il 50% delle capacità assunzionali degli anni 2013/2014/2017 e 2018.
Sulla base delle previsioni del citato DL n. 101/2013 è possibile la stabilizzazione utilizzando i criteri di selezione previsti dalla normativa sulle assunzioni di soggetti nelle categorie A e B, legge n. 56/1987, cioè utilizzando i parametri della anzianità di servizio, della anzianità anagrafica e del carico di famiglia.
Arturo Bianco
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