RE: sanatoria fondo e riduzione dotazione organica
Nell'ordine delle domande poste:
1) se l'ente ha inserito risorse in più nei fondi dal 2011 al 2014 applicando erroneamente i vincoli di riduzione di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010, occorre dare corso alla riduzione del fondo e recuperare le somme erroneamente inserite entro un numero di anni non superiore a quello in cui la illegittimità ha prodotto i suoi effetti;
2) il fondo deve essere decurtato effettivamente al verificarsi della semplice circostanza della diminuzione del personale in servizio e non solo nel caso di esternalizzazione dei servizi. Nel calcolo della diminuzione del personale occorre fare riferimento alla differenza tra numero dei cessati e numero delle assunzioni;
3) la decurtazione va operata o con il metodo della media aritmetica di cui alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato o con il metodo dei risparmi conseguiti con le cessazioni di cui alle indicazioni della Corte dei Conti della Lombardia e della conferenza dei presidenti delle regioni. Si ritiene preferibile il metodo della RGS;
4) la dotazione organica non ha alcuna incidenza: la norma parla di personale effettivamente in servizio.
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