RE: dotazione organica del personale dirigente
La norma della legge di stabilità impedisce alle amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, di avere un numero di dirigenti superiori a quelli in servizio alla data del 15 ottobre 2015. Come noto sulla applicazione della disposizione vi sono letture diversificate; in particolare si segnala quella della Conferenza Unificata che tende a restringerne l'ambito di applicazione per le regioni e soprattutto per i comuni.
Comunque, la disposizione non interviene sulla dotazione organica delle amministrazioni: per cui se la vostra dotazione organica prevede 6 dirigenti, il numero massimo di dirigenti assimili ai sensi dell'articolo 110 TUEL per posti vuoti in dotazione organica è di 1,8 quindi di due. Se il provvedimento dell'ente è stato quello di restringere la dotazione organica a 3 dirigenti, il numero massimo di quelli assumibili ex articolo 110 comma 1 TUEL è di 0,9, quindi di 1 unità.
Arturo Bianco
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