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Differenza fra 110 c. 1 e c. 2
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quartarone_giovanni
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Differenza fra 110 c. 1 e c. 2


Articolo 110 del TUEL Incarichi a contratto
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

Quesito

Quando si usa il primo comma e quando il secondo?

04-12-2015 15:34
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bianco_arturo
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RE: Differenza fra 110 c. 1 e c. 2

Il primo comma si usa per coprire posti vacanti in dotazione organica e, quindi, è una modalità di copertura del fabbisogno dell'ente per lo svolgimento delle sue attività istituzionali ordinarie.
Il secondo comma si usa per coprire posti extra dotazione organica, quindi è una modalità di copertura del fabbisogno ulteriore legato alla realizzazione di specifici obiettivi e, pertanto, necessariamente avente una durata limitata nel tempo. Il che pone il dubbio se, usando il comma 2, possano essere assegnati incarichi gestionali di tipo ordinario
Arturo Bianco

24-12-2015 15:57
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