RE: attribuzione responsabilità servizio - art. 1 comma 557 L. 2004 n. 311
Nell'ordine dei quesiti:
1) i dipendenti utilizzati ai sensi del comma 557 della legge n. 311/2004 devono avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed il loro trattamento economico deve essere calcolato sulla base delle regole dettate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, quindi analogamente ai dipendenti in part time per la stessa frazione oraria. E' assolutamente preclusa ogni forma di trattamento economico calcolato in modo forfettario;
2) mancano indicazioni precise, ma sulla base dei principi generali di inquadramento del lavoro straordinario si deve trarre la conclusione che il loro compenso vada calcolato sul costo ordinario. Questi dipendenti hanno diritto al salario accessorio in relazione alle attività svolte;
3) per come chiarito dalla citata circolare possono essere nominati titolari di posizione organizzativa anche se il loro impegno presso l'ente che li utilizza ha una durata inferiore alle 18 ore settimanali. Trattasi di una disposizione successiva al CCNL 22.1.2004, che fissa tale requisito, e che ha comunque carattere speciale;
4) si le spese di viaggio non possono essere rimborsate, visto che non si dà corso a questo istituto per decisione delle amministrazioni, ma sulla base di un rapporto che si stabilisce direttamente con il dipendente, ferma restando la necessità della sua autorizzazione da parte dell'amministrazione in cui presta la sua attività a tempo pieno;
5) sicuramente occorre effettuare la comunicazione da parte dell'ente che utilizza e dell'ente che rilascia l'autorizzazione.
Completo evidenziando che la norma sembra riferirsi ad un unico rapporto che si instaura oltre l'orario di lavoro e non alla utilizzazione da parte di più amministrazioni.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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