Mancata donazione
L. 13 luglio 1967, n. 584 (1)
1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (3)
Ai sensi della normativa sopra citata il dipendente che dona il sangue ha diritto ad una giornata di riposo.
Quesito
Nel caso in cui il donatore venisse chiamato dall’AVIS per compiere una donazione e, a seguito degli accertamenti clinici, il medico non ritienesse opportuno effettuare il prelievo di sangue, quel tempo utilizzato può essere considerato tempo di lavoro?
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