Malattia a ore
ARAN
Le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici per durata inferiore alla giornata lavorativa, opportunamente certificate, possono considerarsi assenze per malattia (malattia ad ore)?
L’art.21 del CCNL del 6.7.1995, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, non prevede in alcun modo la possibilità di frazionare ad ore l’assenza per malattia nell’arco della giornata.
Si deve ricordare, poi, che, di recente, il legislatore ha dettato una nuova ed esaustiva disciplina in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, attraverso una riformulazione dell’art.55-septies, comma 5 ter, del D.Lgs.n.165/2001 operata con le disposizioni modifiche dell’art.4, comma 16 bis, del D.L.n.101/2013, convertito nella legge n.125/2013, secondo le quali:
“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.”.
Sentenza TAR del Lazio n. 5714
Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015, ha annullato la Circolare Ministeriale 2/2014.
I giudici amministrativi hanno detto che “è illegittima” in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.
Quesito
Come dovrà comportarsi il dipendente che si assenta per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici?
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