assunzioni a tempo determinato
La sentenza della Corte dei Conti, prima sezione centrale di appello, n. 226 dello scorso mese di marzo stabilisce che la effettuazione di assunzioni flessibili in assenza di motivazione determina la maturazione di responsabilità amministrativa; in questi casi è da considerare acquisita la “sussistenza dell’elemento oggettivo della responsabilità amministrativo-contabile, cioè sull’evenienza e sussistenza di un danno erariale, certo, attuale ed economicamente valutabile”.
Inoltre, per la sentenza della Corte di Cassazione n. 27481, "l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, deve essere interpretato nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di “danno comunitario”. Ed infine ci viene detto che “la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di danno comunitario, il cui risarcimento, in conformità con i canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, è configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro”.
Mi sembrano indicazioni assai rilevanti e dense di effetti per le assunzioni flessibili.
Arturo Bianco
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