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Ripensamento ARAN turno-disagio-rischio
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segato_federico
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Ripensamento ARAN turno-disagio-rischio

Buongiorno Dott. Bianco, prendo spunto da un suo articolo su Il Sole 24 Ore, circa il seguente parere:
https://www.aranagenzia.it/index.php/ori...pplicativi In materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva. Ciò vale anche per le indennità di rischio e di disagio, per le quali occorre evidentemente tenere conto delle indicazioni fornite in ordine alle ragioni giustificative del loro riconoscimento.
Resta fermo che Al personale turnista [in questo caso non appartenente all'area di vigilanza, spetta] una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro https://www.aranagenzia.it/index.php/ori...pplicativi ma decade il secondo capoverso quindi non è più un assoluto che non sia possibile, pertanto, la erogazione di ulteriori compensi correlati alla stessa condizione di lavoro.
Resta altrettanto fermo che L'indennità di rischio, contemplata dall'art. 17, comma 2, lett. d), del CCNL dell'1.4.1999, è stata disciplinata [dall'art.41 del CCNL del 22.1.2004] dall'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, il quale demanda alla contrattazione decentrata integrativa l'individuazione delle particolari prestazioni che danno diritto alla indennità mensile https://www.aranagenzia.it/index.php/ori...pplicativi [inoltre] non è il solo profilo professionale che deve essere preso a riferimento per una corretta individuazione del rischio, ma l’ambiente e le condizioni di lavoro quando gli stessi fanno emergere una esposizione del dipendente particolarmente nociva per la propria salute.

Condivide pertanto che personale turnista, il quale svolge prevalente attività all'aperto, non già diversamente indennizzata, in seno alla futura contrattazione decentrata integrativa, possa legittimamente aspirare a mantenere il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, cumulando un riconoscimento ex novo dell'indennità di rischio in € 30 mensili lordi?

Grazie, cordiali saluti

20-02-2015 16:17
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bianco_arturo
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RE: Ripensamento ARAN turno-disagio-rischio

Il personale turnista, ricorrendo le condizioni previste dal contratto, ha il diritto ad avere remunerata la attività svolta con la indennità di turno, che remunera completamente il disagio connesso alla articolazione della prestazione lavorativa.
Se non sussistono le condizioni per le quali questo personale può fruire della indennità di turno, ma vi sono comunque condizioni di disagio (quali l'orario spezzato etc), in alternativa al turno può fruire della indennità di disagio. Tra queste non vi è lo svolgere le attività all'aperto per profili per i quali ciò è connaturato direttamente alle attività.
Se sussistono le condizioni per il rischio, il che non mi pare che sussista nel semplice svolgimento all'aperto dell'attività, si eroga anche la indennità di rischio, che si può sommare al turno o al disagio.
Arturo Bianco

11-03-2015 15:09
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