RE: Nomina/rinnovo OIV
La nomina e/o il rinnovo dei componenti l'OIV devono essere precedute da una procedura di comparazione e da una adeguata pubblicità nel caso in cui lo preveda il regolamento dell'ente. La Civit ha suggerito di fare ricorso a queste procedure.
L'articolo 7, comma 6, del DLga n.165/2001 non si applica alle nomine ed ai rinnovi degli OIV, in quanto non trattasi di incarico di collaborazione.
La spesa per gli OIV non deve essere superiore a quella sostenuta per gli organismi di valutazione prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del DLgs n. 150/2009, anzi deve essere ridotta tale spesa del 10%. Di ciò occorre dare dimostrazione.
L'essere componente dell'OIV è per la Civit incompatibile con l'essere dipendente dell'ente. Comunque non occorre la dimostrazione della impossibilità di utilizzare personale interno in ragione delle competenze dell'organo.
La Civit sosteneva (illegittimamente a parere di chi scrive per gli enti locali) che per gli OIV (non per i nuclei di valutazione) di dovere essere sentita preventivamente. La Civit dopo il DL 90/2014 non ha più competenza in materia.
La Civit sosteneva (illegittimamente a parere di chi scrive per gli enti locali) che di regola l'essere componente di più OIV fosse incompatibile, salvo dimostrare la compatibilità tra gli incarichi stessi. Tale principio non si applicava ai nuclei. Come detto in precedenza la Civit dopo il DL 90/2014 non ha più competenza in materia.
Arturo Bianco
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