RE: Concorsi e titoli equipollenti
L'equipollenza (cosa diversa da equivalenza ed equiparazione) è la proprietà per cui il titolo produce i medesimi effetti giuridici rispetto a un altro (non viceversa) e dev'essere disposta per legge o decreto ministeriale (non necessariamente del ministro competente per l'università – che attualmente non è peraltro il Ministero dell'istruzione – ma anche del Ministro della pubblica amministrazione, ad esempio, qualora si tratti di un'equipollenza valevole ai soli fini dell'accesso ai pubblici concorsi. Alcuni decreti sono interministeriali).
Mi sembra evidente che in questo caso il bando voglia riferiresi, utilizzando impropriamente quel termine, a una assimilabilità di tipo sostanziale, a prescindere da disposizioni formali, per la natura delle materie trattate, che, in un corso in questo caso addirittura di ordine superiore, sono trattate a un livello più alto di approfondimento.
Altri enti sono più precisi, ad esempio la Città di Afragola appone spesso sui suoi bandi e avvisi di mobilità per categoria C una nota che specifica che per ampia e consolidata giurisprudenza amministrativa (non ricordo se viene fatto riferimento esplicito a una qualche sentenza) i titoli di tenore superiore (grado o livello più elevato, ciclo successivo etc.) nello stesso àmbito disciplinare sono da considerarsi assorbenti quelli di tenore inferiore e dunque sono ammessi a partecipare laureati in quei campi disciplinari indipendentemente dal titolo finale di scuola secondaria di secondo grado in loro possesso.
Posso dire, d'altro canto, che ci sono enti che invece escludono espressamente la partecipazione con titoli equipollenti e che, rispetto a ciò, il Consiglio di Stato si è espresso stabilendo che tale previsione non può escludere i titoli la cui equipollenza è sancita per legge o decreto ministeriale per ovvie ragioni di gerarchia delle fonti, ma è da intendersi riferita a quei titoli il cui apprezzamento di omogeneità è rimesso a valutazioni autonome delle commissioni. Un recente pronunciamento del Consiglio di Stato (sez. V, 1523/2019), che credo sia l'ultimo in materia, in contrasto con pronunzie precedenti si è spinto addirittura a stabilire che se non esiste una legge o un decreto che sancisca l'equipollenza essa non può essere determinata in via ananlogica e neanche dal giudice: «l'equipollenza va riconosciuta solo se disposta ex lege, tenuto conto del fatto che l’art. 9, comma 6, l. n. 341 del 1990 rimette ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica, all’esito di un articolato procedimento, l’individuazione delle equipollenze tra i diplomi di laurea ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, restando preclusa alla pubblica amministrazione, così come al giudice, la possibilità di procedere all’equiparazione in via analogica dei titoli di studio» (N.B.: il CdS intende ex lege evidentemente lato sensu, visto che cita esso stesso un ipotetico DPR di tipo regolamentare).
dott. Amedeo Francesco Mosca
|