RgS circolare n. 20 del 8.5.2015
Buongiorno, quesiti circa la circolare n. 20 del 8.5.2015 della Ragioneria Generale dello Stato, laddove sostiene che [a partire dal 2015] le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014.
Personalmente, reputo la frase un refuso, primo perché contrasta con la precedente intepretazione della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 53/PAR/2015 del 22 gennaio 2015:
Premesso quanto sopra, non pare alla Sezione che siffatta finalità di contenimento complessivo della crescita delle componenti del trattamento accessorio, sia venuta meno a seguito della modifica introdotta dalla legge di stabilità del 2014, ma semplicemente viene modificato il criterio con cui l’obiettivo deve essere attuato. Ed, infatti, per periodo 2011-2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata è soggetto alla duplice riduzione scaturente dal tetto del 2010 e dalla decurtazione proporzionale alla cessazione del personale in servizio. … A partire dal 1 gennaio 2015, invece, la decurtazione annuale deve essere di importo pari “alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”: ciò significa che gli importi decurtati, per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sforamento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio o del rateo, secondo le indicazioni della giurisprudenza richiamata) costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015. In altre parole, le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi . Tale interpretazione, oltre ad essere imposta dal dato letterale (il legislatore nel riferirsi alle “riduzioni operate per effetto del precedente periodo” non fa che rinviare ai risultati di contenimento conseguiti sulla base dell’osservanza del tetto e delle riduzioni proporzionali al personale cessato), è l’unica che consente di riconoscere una coerenza intrinseca al dettato normativo, come scaturente dalla modifica operata dalla legge di stabilità del 2014. In questo senso, infatti, se la volontà del legislatore fosse stata quella di applicare, anche per il periodo successivo al 2014, il meccanismo di contenimento dettato per il quadriennio 2011-2014, sarebbe stato sufficiente prorogare il periodo di efficacia della prima parte della disposizione; invece, la legge 147/2013, nel prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014) l’operatività della disposizione, ha contestualmente dettato, attraverso l’aggiunta di un nuovo periodo, una diversa disciplina a decorrere dal 1 gennaio 2015.
Secondo, la RgS contraddice se stessa, poiché in precedente circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 Prot. n. 7845 afferma [pag. 52] : Conseguentemente: a) non operano più a partire dal 1° gennaio 2015 sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale il limite soglia del 2010 e l'automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio;
Se un Ente Locale, che nel 2014 ha ancora correttamente applicato la riduzione delle risorse destinate alla CCDI causa intervenuta diminuzione del personale in servizio fra 01/01 e 31/12/2014, ripropone medesimo importo e stessa riduzione sulla costituzione del Fondo 2015, è in errore basandosi su questa circolare in oggetto?
Sia che abbia avuto o meno diminuzione del personale in servizio dal 01/01/2015 a oggi, se ripropone nel 2015 la riduzione già operata nel 2014, di fatto la duplica, o no?
Grazie, cordiali saluti
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