RE: assunzioni 2015
Testata: Il Sole 24 Ore
Ed. Quotidiano digitale Enti Locali & Pa
Di Luca Tamassia
Come ogni anno, la legge di stabilità ha aperto questioni, perplessità e discussioni sulla corretta lettura delle norme limitative delle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle amministrazioni territoriali.
Quest’anno, infatti, la materia delle assunzioni s’intreccia con la sorte che il legislatore ha riservato alle Province, in un tentativo di repêchage del personale che risulterà eventualmente in esubero rispetto alle riduzioni disposte dalla stessa legge di stabilità, originando una certa dose di incertezza, come di consueto, quando si incrociano finalità diverse, tra politica di contenimento della spesa pubblica e necessità di salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema pubblico.
La norma interessata
La disposizione che qui viene in evidenza è rappresentata dal comma 424 dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quale, regolando in via transitoria, segnatamente per gli anni 2015 e 2016, le facoltà assunzionali delle amministrazioni regionali e locali, ha imposto rilevanti limitazioni dettate dalla necessità di ricollocare, presso l’amministrazione pubblica, il personale che potrebbe risultare eccedente a seguito della rideterminazione dei fabbisogni di risorse professionali presso le Province (cfr. comma 421).
La prescrizione normativa, infatti, statuisce che “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.
Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (…) Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”.
L’interpretazione
Dalla lettura della disposizione sopra riportata, dunque, possono trarsi diverse considerazioni che, di seguito, si rappresentano:
1. la norma di legge ammette, nell’ambito delle vigenti facoltà assunzionali delle Regioni e degli Enti locali (cfr.: “nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente (…)”), esclusivamente l’assunzione, nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei vincitori di concorsi pubblici presenti nelle relative graduatorie vigenti o già approvate alla data del 1° gennaio 2015 (cfr. comma 735). Si evidenzia che tale facoltà è concessa per i soli vincitori di concorso, ovvero per coloro che si siano collocati, nell’ambito della graduatoria concorsuale, in posizione utile ai fini della copertura dei posti messi originariamente a concorso, non operando, viceversa, per l’assunzione degli idonei, ovvero di coloro che si siano collocati in graduatoria, ma non in posizione utile ai fini dell’assunzione sui posti messi a selezione. La norma, inoltre, fa espresso riferimento ai concorsi pubblici, sull’evidente presupposto che non sia ad oggi più ammissibile alcun utilizzo di eventuali graduatorie formate, a suo tempo, a seguito di procedure concorsuali interne o di progressioni verticali;
2. la disposizione, poi, riserva la restante disponibilità assunzionale alla ricollocazione del personale dipendente dalle Province che risulterà in ruolo soprannumerario e, per questo, destinato a processi di riassegnazione per mobilità presso altre amministrazioni pubbliche ai sensi dei commi 421 e 422 della legge di stabilità. Da quanto sopra, quindi, emerge che le disponibilità economiche che gli enti possono destinare alle assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono limitate, per gli anni 2015 e 2016, alle sole assunzioni dei vincitori di concorso di cui al punto 1. ed agli esuberi di cui al presente punto 2., senza poter esercitare alcuna ulteriore e diversa facoltà assunzionale che, per effetto della legge n. 190/2014, viene, di fatto, sospesa per il biennio in considerazione;
3. sotto altro profilo, poi, a buona ragione, si può ritenere che la norma ammetta ancora la mobilità di personale tra enti (rectius: cessione del contratto di lavoro), in quanto le limitazioni dettate dalla disposizione si riferiscono, espressamente ed esclusivamente, alle “percentuali stabilite dalla normativa vigente”.
È chiaro, quindi, come il riferimento alle percentuali di ammissibilità assuntiva da parte delle amministrazioni regionali e locali operato dalla norma attenga, esclusivamente, alle assunzioni di personale mediante le ordinarie procedure di reclutamento e non, invece, alle mobilità esterne tra enti, le quali, infatti, non vengono computate, per consolidato orientamento normativo e relativo indirizzo interpretativo delle diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’ambito delle medesime percentuali assuntive, risultando neutre rispetto alle stesse.
Come, parimenti, sono da ritenersi sterilizzate rispetto agli effetti normativi di riduzione delle facoltà assunzionali anche le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999, pur nei limiti delle quote d’obbligo, trattandosi, in vero, di stretti adempimenti normativi mai confluiti nel contesto delle limitazioni assunzionali delle amministrazioni pubbliche percentualmente stabilite e, pertanto, a queste estranee;
4. al momento, inoltre, si ritiene di poter escludere l’attivazione di nuove procedure di reclutamento (almeno per gli anni 2015-2016) finalizzate ad acquisire personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’effetto limitativo prodotto dalla disposizione in commento, mentre, d’altro canto, si possono ritenere ancora ammissibili le procedure costitutive di rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile (articoli 36 del Dlgs, n. 165/2001 e 110 del Dlgs. n. 267/2000), atteso che la norma legislativa riduce gli spazi assuntivi limitatamente alla particolare fattispecie dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, lasciando inalterata l’attuale disciplina dei rapporti di lavoro flessibile ed a tempo determinato come recentemente disciplinati dal Dl n. 90/2014;
5. da ultimo, poi, si segnala che la particolare finalità di tutela della disposizione nei riguardi del personale in eccedenza delle Province ha suggerito, al legislatore, di consentire l’impiego delle restanti quote di spesa di personale cessato negli anni precedenti a quelli oggetto di limitazione (anni 2014 e 2015) rispetto alle percentuali attualmente assentite dall’ordinamento, per l’esclusiva finalità di ricollocamento del predetto personale, fermi restando, tuttavia, il rispetto del patto di stabilità interno e la sostenibilità di spesa da parte dell’ente utilizzatore di tale ulteriore spazio assuntivo, provvedendo a neutralizzare, peraltro, in funzione incentivante, tale ulteriore carico finanziario rispetto ai vigenti limiti di spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006.
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