RE: Incentivi progettazione e IRAP
Per conoscenza le mando una sentenza con la quale il Giudice del Lavoro condanna l’ente alla restituzione dell'IRAP illegittimamente trattenuta dai compensi incentivanti spettanti ai dipendenti avvocati e tecnici
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Il Tribunale di MANTOVA - Giudice del Lavoro - Procedimento 143/2013
estratto SENTENZA del 27 giugno 2014
" Per quanto riguarda la pretesa illegittima trattenuta della somma dovuta dalla p.a. a titolo di IRAP si osserva quanto segue. E’ pacifico che soggetto passivo dell’IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell’erario, è esclusivamente l’ente pubblico e nel caso oggetto d’esame la Provincia di Mantova. Osserva questo Giudice come sulla questione si sia espressa la Corte dei Conti a Sezioni Riunite la quale, con deliberazione 33/2010, ha ribadito che “sul piano dell’obbligazione giuridica rimane chiarito che l’IRAP grava sull’amministrazione”, dovendo la p.a. sotto il diverso profilo contabile provvedere ad accantonare le risorse necessarie a fronteggiare l’onere IRAP. Recentemente la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con del. 38/2014, richiamando del. 34/2007 Sezione di Controllo per l'Emilia Romagna, ha nuovamente affermato che: “l’Irap grava giuridicamente sull’amministrazione comunale … Il presupposto stesso dell’imposta indicato dall’art. 2 del D.Lgs. 446 del 1997 e successive integrazioni è infatti costituito dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La disposizione è strettamente collegata al successivo articolo 3 che individua i soggetti passivi dell’imposizione; la mancata esplicita inclusione tra i soggetti passivi dei lavoratori dipendenti comporta ex sé la inapplicabilità del tributo in esame all’avvocatura interna degli Enti”. L’IRAP pertanto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, deve essere escluso dall’ambito degli oneri riflessi, restando in capo all’ente – il quale deve provvedere ad accantonare le risorse necessarie a fronteggiare l’onere IRAP – l’obbligo giuridico di provvedere al pagamento della stessa. Da ciò consegue, come recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza giuslavorista (Corte d’Appello di Palermo sent. 23.5.12 e 24.7.12; e Trib. Napoli 31.10.13), che l’onere fiscale inerente l’IRAP non può gravare sul lavoratore dipendente ma unicamente sull’ente datore di lavoro.
Deve pertanto ritenersi illegittima la trattenuta operata dalla Provincia di Mantova a titolo di IRAP e la resistente deve essere condannata alla restituzione in favore della ricorrente delle somme indebitamente trattenute a tale titolo. Sul punto, atteso che non è stata formulata specifica contestazione da parte della resistente in ordine agli importi invocati, la Provincia di Mantova va condannata al pagamento della somma di € 2.910,12. (+ interessi)"
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