Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea |
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quartarone_giovanni
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Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea
Art. 13. LEGGE 4 novembre 2010, n. 183
(Mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attivita' svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attivita' e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma 2-sexies dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del presente articolo. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.
La norma sopra evidenziata vieta alle amministrazioni di utilizzare dipendenti di altre amministrazioni per un periodo superiore ai tre anni.
Quesito
Secondo voi tale norma si riferisce solo all’istituto del comando o anche al distacco funzionale o all’assegnazione temporanea?
Sono previste sanzioni a causa del superamento del periodo massimo di tre anni?
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29-08-2014 11:50 |
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bianco_arturo
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RE: Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea
La formulazione del comma 2 sexies dell'articolo 30 del DLgs n. 165/2001 sembra riferirsi a tutte le forme di assegnazione temporanea, quindi sia al comando che al distacco funzionale che all'assegnazione temporanea. E' questa una lettura attenta al dato sostanziale di una disposizione che utilizza una terminologia non adeguata a quelle contenute nel resto del DLgs n. 165/2001 e nel DPR 3/1957. Comunque in direzione di un limite complessivo a tutte le forme di assegnazione temporanea vanno le disposizioni legislative citate.
Arturo Bianco
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31-08-2014 21:34 |
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quartarone_giovanni
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RE: Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea
Sono previste sanzioni a causa del superamento del periodo massimo di tre anni?
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02-09-2014 16:24 |
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fornelli_cinzia
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RE: Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea
si tratterebbe di violazione di legge.
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12-09-2014 12:32 |
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bianco_arturo
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RE: Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea
Non sono previste specifiche sanzioni a carico dei dirigenti inadempienti. La violazione del dettato normativo non determina conseguenze dirette ed immediate neppure a carico delle amministrazioni. Sicuramente si determinerebbe la cessazione del rapporto che supera la durata triennale.
Arturo Bianco
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24-09-2014 19:23 |
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martucci_giuseppe_giuseppe
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RE: Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea
cosa succede se il dirigente (o l'amministrazione) allo scadere dei tre anni non dispone la cessazione del "distacco funzionale, comando, assegnazione temporanea"?. E il dipendente che vive quella condizione lavorativa eccessivamente disagiata, per l'età e per altre ragioni ambientali, si può rifiutare, e con quali conseguenze?
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24-10-2014 08:59 |
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bianco_arturo
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RE: Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea
Non vi sono espresse sanzioni per il superamento del tetto di durata delle assegnazioni provvisorie, posto che siamo in presenza di una violazione di legge e che le sanzioni possono essere determinate in relazione a possibili danni provocati all'ente. L'assegnazione temporanea richiede il consenso del dipendente. Si ricorda che il nuovo testo dell'articolo 30 del DLgs n. 165/2001 prevede la mobilità obbligatoria, senza consenso del dipendente salvo che sia genitore di almeno un figlio di età inferiore a 3 anni e/o che assista congiunti affetti da grave disabilità.
Arturo Bianco
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09-11-2014 19:39 |
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