concorso dirigenti
Ai sensi dell’art. 28 del Dlgs. 165/2001 l 'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami.
Il successivo art. 28-bis testualmente recita: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
E’noto che che i principi del decreto legislativo sopra richiamato si applicano agli enti locali.
Il regolamento apposito comunale prevede che i i concorsi, senza fare distinzione espressa tra dirigenti e eprsonale non dirigente, possono svolgersi sia solo “per esami” che per “titoli ed esami”.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato puo’ il comune bandire un concorso per Dirigenti “per titoli ed esami” ?
Può aiutare, per rispondere affermativamente al quesito, il fatto che nell’interpretazione di altra norma art. 19 5-bis. sugli incarichi esterni ai Comuni si fa applicare il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti facendo riferimento agli appartenenti alla prima fascia e, analogamente, per le procedure concorsuali si possa optare per il sistema, per titoli ed esami, previsto sempre per i dirigenti delle amministrazione centrali di prima fascia ?
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