il tetto al fondo per le risorse decentrate |
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bianco_arturo
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il tetto al fondo per le risorse decentrate
L'articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010 (come convertito dalla legge n. 122/2010) stabilisce tra l'altro che le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale e dei dirigenti non debbano nel triennio 2011/2013 superare quelle dell'anno 2010.
Tale vincolo è stato inteso dal Ministro Tremonti, circolare n. 12/2011, come un vincolo complessivo al fondo (oltre che alla parte stabile), ma con possibilità di variare le singole componenti interne della parte variabile. Vengono poi escluse dal tetto al fondo le risorse "derivanti da incarichi aggiuntivi e dai servizi resi dal personale in conto terzi", formula ambigua ma che non sembra escludere i proventi derivanti da specifiche norme di legge.
I pareri delle sezioni di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (n. 109/2011, con riferimento all'articolo 15, comma 2, CCNL 1.4.1999), del Piemonte (n. 7/2011, con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada) e del Veneto (n. 285/2011, con riferimento ai proventi della legge Merloni ed ai risparmi) sembrano escludere aumenti anche delle singole voci della parte variabile.
Il parere della sezione di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 16/2011 espressamente consente che i proventi della legge Merloni possano superare il tetto del fondo 2010.
In questo "guazzabuglio" si consiglia alle singole amministrazioni sia di quantificare il fondo, in modo da avviare la contrattazione decentrata, ma anche di usare un metodo molto prudenziale, assumendo cioè prudenzialmente il metro più rigido.
Cosa ne pensate? E come state affrontando in concreto i problemi applicativi?
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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30-06-2011 23:04 |
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giardina_mc
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RE: il tetto al fondo per le risorse decentrate
In fase di costituzione del fondo abbiamo operato, in via cautelativa, un taglio proporzionale alla riduzione del personale, anche sulle risorse della lett.K , ai sensi del comma 2-bis dell’art.9 del D.L. n. 78/2010 . Però il problema si porrà per i compensi per il censimento, che potrebbero farci davvero superare qualsiasi soglia. Ma non mi sembra ragionevole pensare di tagliare le progettazioni o il recupero ICI per svolgere le attività che il censimento ci richiede. Troveremo una solida motivazione...si spera
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08-09-2011 14:27 |
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bianco_arturo
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RE: il tetto al fondo per le risorse decentrate
Sui compensi previsti per la incentivazione del personale per lo svolgimento del censimento attendiamo le indicazioni che ci dovrebbero arrivare dall'Istat e che sembra vadano nella direzione della loro esclusione dal tetto in considerazione della natura straordinaria di tali compensi.
Per il taglio delle risorse previste da specifiche norme di legge si è del parere che ciò non debba essere effettuato, considerando il loro carattere per molti aspetti vincolato e collegato ad esiti raggiunti, senza un aggravio per l'ente. Si deve inoltre aggiungere che alcune di queste voci non sono spesa per il personale.
Arturo Bianco
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05-10-2011 22:43 |
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bianco_arturo
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RE: il tetto al fondo per le risorse decentrate
Segnalo che, con il parere n. 51/2011, le sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti hanno chiarito che solo i compensi incentivanti la realizzazione di opere pubbliche e quelli per gli avvocati (da chiarire se solamente con riferimento a quelli derivanti dalla condanna alle spese della controparte) vanno in deroga al tetto al fondo per le risorse decentrate. Mentre i compensi incentivanti il recupero ICI e le sponsorizzazioni destinate al finanziamento del trattamento accessorio dei vigili vanno compresi nel tetto del fondo 2010.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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12-10-2011 00:08 |
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pacelli_paola
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RE: il tetto al fondo per le risorse decentrate
Dott. Bianco, la deliberazione della Corte dei Conti sezione riunite n. 51/2011 nulla dice sui compensi ISTAT relativi al censimento 2011.... come si può procede in merito ? Tali somme possono essere considerare fuori dal tetto dell'art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010?
grazie
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12-10-2011 12:56 |
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santini_lorenza
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RE: il tetto al fondo per le risorse decentrate
L'art. 14, co. 5 del ccnl 1/4/1999 prevede la possibilità della corresponsione dei compensi Istat..."per prestazioni connesse ad indagine periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro." Nella composizione del fondo per il salario accessorio non mi sembra che siano mai stati menzionati i compensi Istat.
Infatti tali compensi vengono erogati per prestazioni fuori dell'orario di lavoro a differenza di quelli per salario accessorio e quindi anche per la lettera K).
Quindi i compensi Istat potrebbero costituire incremento del Fondo per lavoro straordinario e non entrare nel Fondo per il salario accessorio?
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20-10-2011 14:22 |
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bianco_arturo
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RE: il tetto al fondo per le risorse decentrate
Sulla possibilità che i compensi Istat per il censimento possano integrare il fondo per le risorse decentrate, determinando un incremento della sua parte variabile, mancano risposte univoche. Si attende da tempo una preannunciata circolare Istat.
A parere di chi scrive, sulla base delle indicazioni del parere 51 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti, in particolare del riferimento che rende possibile l'incremento in caso di destinazione a gruppi individuati di dipendenti e del fatto che queste prestazioni potrebbero essere svolte da soggetti esterni con aggravio finanziario per l'ente, nonché del carattere assolutamente straordinario di questi compensi, a parere di chi scrive possono esservi i margini per sostenere questo aumento del fondo per la contrattazione decentrata.
Le stesse ragioni inducono a ritenere che la quota destinata al lavoro straordinario può determinare un aumento dello stesso, sulla falsariga di quanto previsto per lo straordinario elettorale.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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23-10-2011 22:32 |
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avaltroni_valeria
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RE: il tetto al fondo per le risorse decentrate
Vengono poi escluse dal tetto al fondo le risorse "derivanti da incarichi aggiuntivi e dai servizi resi dal personale in conto terzi", formula ambigua ma che non sembra escludere i proventi derivanti da specifiche norme di legge.
In merito alle risorse aggiuntive derivanti dai servizi resi per conto terzi dal personale, tanto per capirci quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 con particolare riferimento alle convenzioni con soggetti pubblici diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari (CCNL 1/4/99 ART. 15 e CCNL 5/10/2001 ART. 4) ritenete che siano ricomprese nel tetto 2010 oppure (trattandosi di risorse non provenienti dal bilancio dell'ente ma da attività esterne e non destinate alla generalità dei dipendenti ma solo a quelli che effettivamente sono "adibiti" al progetto o alla convenzione) che ne stiano fuori?
In sede di definizione delle convenzioni suddette, fa la differenza sapere se il personale può essere incentivato o meno...
Grazie in anticipo.
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15-02-2012 10:06 |
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bianco_arturo
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RE: il tetto al fondo per le risorse decentrate
Anche le risorse di cui alla legge n. 449/1997 sono da considerare compresi nel tetto al fondo per le risorse decentrate, sulla base delle indicazioni dettate dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti. Espressamente esso include le sponsorizzazioni, che sono disciplinate dalle stesse norme di legge e contrattuali.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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18-03-2012 23:16 |
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bianco_arturo
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RE: il tetto al fondo per le risorse decentrate
Alla luce del completamento dei chiarimenti (si vedano il parere delle sezioni unite di controllo della Corte dei Conti n. 51/2011 e la circolare della RGS n. 16/201) si ritiene concluso l'esame di questo tema.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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23-06-2012 17:11 |
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