L’art. 16 della legge n. 111 del 15 luglio 2011 al comma 5 ter dice:
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione
di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
In conseguenza di tale dettato normativo, il Comune di Torino ha prodotto una circolare nella quale si attesta che al dipendente, che si assenta per i motivi evidenziati nella norma, deve essergli riconosciuto l’intero trattamento economico (con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio - art. 71 c. 1 del Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008).
Ad avviso di chi scrive, il Comune di Torino ha ragione a considerare malattia (temporanea inabilità lavorativa) le ore utilizzate per l’espletamento di visite mediche, in quanto la stessa legge associa quella determinata assenza alla malattia: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento….”
Cosa ne pensate voi?
In allegato:
Parere Funzione Pubblica 21 novembre 2011
Circolare del Comune di Torino