Congedo parentale e maturazione ferie
Art. 34. Comma 5 D.Lgs. 26-3-2001 n. 151
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
Art. 18 comma 7 CCNL 06/07/1995
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Quesiti
Nel caso in cui il dipendente in quel mese abbia lavorato almeno 15 giorni riuscirebbe ugualmente a maturare il diritto alle ferie di quel mese?
L’art. 18 comma 7 si applica solo per il riproporzionamento delle ferie degli assunti in corso d'anno o anche per riproporzionare le ferie di chi ha usufruito del congedo parentale facoltativo?
L’art. 18 comma 7 del CCNL del 95 è stato sostituito dall’art. 28 del CCNL del 21.05.2018?
In quale comma si parla del riproporzionamento delle ferie durante il congedo parentale al 30 %?
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