Colpa grave – conflitto d’interessi
L. 24-12-2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
3. 59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.
Quesito
Alla luce della normativa sopra riportata, si chiede se la stessa disposizione vale anche per i dipendenti che hanno stipulato una polizza per colpa grave con la stessa assicurazione dell’ente
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