L.190/2014 - Mobilità volontaria
Nella circolare della F.P. n. 1/2015, Linee guida in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e riguardante la disciplina del comma 424 dell'art. 1 L. 190/2014, troviamo riportato il seguente passaggio:
"Le regioni [...] e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma."
e poi ancora:
"Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015."
Dalla lettura di questi passaggi, non vedo perché un ente, senza capacità assunzionali, che vuole ricoprire un posto in dotazione organica non possa farlo mediante mobilità volontaria di dipendente da altro ente che non sia per forza di cose la provincia.
Inoltre, non nascondo che mi continuano a rimanere dei dubbi anche su quegli enti che invece sono dotati di capacità assunzionali derivanti da cessazioni, sopratutto ricordando tutte le volte che i giudici contabili hanno ribadito:
"... che la mobilità in entrata è libera (tra enti soggetti a disciplina limitativa) perché –come già detto- non genera una variazione della spesa complessiva allora deve affermarsi che il procedimento mobilità, per effetto del quale l’ente ricevente accoglie un dipendente, determina solamente uno spostamento di unità, finanziariamente neutro, tra due distinti enti, sicchè la suddetta operazione – essendo del tutto neutrale - non ha alcuna incidenza sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente che saranno computate sulla base delle cessazioni per pensionamento, decesso o altre cause (ovviamente non conteggiando i posti vacanti per effetto di eventuali mobilità in uscita verso enti soggetti alla disciplina limitativa) avvenute nel corso dell’anno precedente."
Come è stato detto infatti dalla giurisprudenza “non costituiscono assunzioni per l’ente destinatario, gli ingressi di personale in mobilità” (Corte Conti, sez. contr. Lombardia, 15.4.2013, n. 140) che ha dunque ritenuto legittimo “procedere al reclutamento di personale da altri enti, tramite la procedura di mobilità volontaria, senza ricadere nei limiti della disciplina del turn-over, sempre che l’ente di provenienza sia ente sottoposto anch’esso a limitazioni sulla spesa per il personale.”
Questo nel rispetto del pregevole intento del legislatore di dare priorità al ricollocamento del personale in esubero delle medesime province.
Però letta così non si capisce perché non si possa pensare ad attuare una mobilità volontaria da un altro ente (magari anche per favorirne l'avvicinamento al proprio nucleo familiare) di un dipendente che contemporaneamente lascerebbe libero il posto nel proprio e al quale i dipendenti in esubero potrebbero tranquillamente accedere (magari anche con maggiore sollievo ed entusiasmo, ...vuoi per la posizione geografica dell'ente o per il prestigio, ...pensando ad una futura carriera).
Detto questo, vi chiedo di farmi sapere come la pensate e al gentilissimo dott. Bianco, la cortesia di darci un suo parere che possa fare luce su alcuni passaggi che probabilmente mi sono sfuggiti o complessivamente sulla questione della mobilità volontaria dopo il comma 424 dell'art. 1 L. 190/2014.
Grazie e saluti
D.V.
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