RE: Consulenze esterne
La possibilità di conferire incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, nonchè incarichi professionali è soggetta sulla base delle previsioni di cui all'articolo 7, comma 6, al requisito della cd impossibilità oggettiva, cioè "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio", ovvero della cd impossibilità soggettiva, "l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno". Nel caso in cui si voglia conferire l'incarico ad un soggetto esterno è necessario che vi sia una rilevante e marcata attenzione, nel senso che occorre dimostrare in modo oggettivo ed inoppugnabile che il personale interno non può dare corso a questa attività. La motivazione deve essere adeguata e si deve dimostrare che non si è in presenza di una formula stereotipata, ma della conseguenza di una attenta ponderazione. Siamo in presenza di una motivazione che deve essere per molti aspetti più accurata ed analitica rispetto a quella che è sufficiente per dimostrare che quella professionalità non è presente nell'ente. Sono queste le indicazioni che possiamo trarre da una serie copiosa, e per molti versi contraddittoria, di indicazioni che provengono dalle sezioni regionali di controllo delle Corti dei Conti e da sentenze rese dalla magistratura contabile. Nel caso di incarichi relativi ad opere pubbliche una disciplina per molti versi analoga è dettata dal cd codice degli appalti.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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