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RE: STABILIZZAZIONI e critica della "dottrina" in proposito
Allo stato attuale, agosto 2026, le norme utilizzabili per le stabilizzazioni dei precari nelle PA sono essenzialmente le seguenti:
- articolo 35, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001, disposizione che si applica a regime;
- articolo 3, comma 5, d.l. n. 44/2023, utilizzabile da parte di regioni, province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane fino al 31.12.2026;
- articolo 28, comma 1 bis, d.l. n. 75/2023 utilizzabile da parte degli enti locali, anche per i dirigenti e gli assunti con procedure ad evidenza pubblica, che opera nella forma della riserva fino al 50%;
- articolo 50, comma 17 bis, d.l. n. 13/2023, per gli assunti con concorso pubblico per l'attuazione delle politiche di coesione e che hanno maturato almeno 24 mesi di anzianità.
Arturo Bianco
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