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RE: Sanzioni applicabili per superamento 1a fascia di virtuosità ex art.33 D.L. 34/2019-
I comuni che superano la soglia di virtuosità, ma rimangono all'interno del 4% di sforamento nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del FCDE, possono effettuare nuove assunzioni a condizione di non peggiorare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell'anno precedente. Quindi possono coprire il turnover, sempre che abbiano le stesse entrate correnti o, se queste diminuiscono, devono ridurre la spesa per il personale o, se le entrate correnti aumentano, possono incrementare la spesa per il personale. Devono rispettare inoltre i vincoli dettati dai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006, quindi rispettare il tetto di spesa del personale medio del triennio 2011/2013 o, per i comuni fino a 1.000 abitanti, del 2008.
Se superano di oltre il 4% il parametro di virtuosità, devono tagliare la spesa per nuove assunzioni entro il tetto massimo del 30% dei risparmi determinati dalle cessazioni.
Arturo Bianco
Operativamente sulla base di quanto stabilito con la citata deliberazione 19/24 Sezione Autonomie che richiama la precedente deliberazione 7/2022 Sezioni riunite in sede giurisdizionale l'ente collocato nella 1a fascia di virtuosità sotto il 1° valore soglia sulla base dell'ultimo rendiconto con una capacità assunzionale teorica di 500.000 euro ma con oneri contrattuali previsti da ccnl 25-27 nonchè 28-30 complessivamente di 600.000 euro dovrebbe limitarsi al turn-over tenuto conto del fatto che solo con gli oneri contrattuali supererebbe il 1° valore soglia o prevedere comunque una minore spesa di 100.000 euro per rimanere entro il 1° valore soglia qualora non fosse possibile agire con la leva delle entrate?
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