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RE: Sanzioni applicabili per superamento 1a fascia di virtuosità ex art.33 D.L. 34/2019-
I comuni che superano la soglia di virtuosità, ma rimangono all'interno del 4% di sforamento nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del FCDE, possono effettuare nuove assunzioni a condizione di non peggiorare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell'anno precedente. Quindi possono coprire il turnover, sempre che abbiano le stesse entrate correnti o, se queste diminuiscono, devono ridurre la spesa per il personale o, se le entrate correnti aumentano, possono incrementare la spesa per il personale. Devono rispettare inoltre i vincoli dettati dai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006, quindi rispettare il tetto di spesa del personale medio del triennio 2011/2013 o, per i comuni fino a 1.000 abitanti, del 2008.
Se superano di oltre il 4% il parametro di virtuosità, devono tagliare la spesa per nuove assunzioni entro il tetto massimo del 30% dei risparmi determinati dalle cessazioni.
Arturo Bianco
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