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RE: Assegno ad personam
Nell'ordine dei quesiti:
1) in caso di gestioni associate e/o di scavalchi di eccedenza si può superare, sommando i compensi percepiti a questo titolo, il tetto massimo della indennità di posizione che il CCNL 23.2.2026 fissa in 22.000 euro e nel caso di scavalco cd condiviso si somma la maggiorazione fino al 30% della retribuzione assegnata dall'ente utilizzatore;
2) l'assegno ad personam, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 110 del TUEL, può essere conferito sulla base di una specifica motivazione, per la quale la norma ipotizza le seguenti previsioni: "in considerazione della temporaneità del rapporto (nda il che esclude i dipendenti pubblici anche in aspettativa) e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali";
3) la concessione di un assegno ad personam di per sé non stride con la erogazione della indennità di posizione in misura elevata. Occorre una forte ed adeguata motivazione.
Arturo Bianco
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