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RE: STABILIZZAZIONI e critica della "dottrina" in proposito
Tra l’altro sulla questione, volendo, si può ritenere intervengano le più recenti disposizioni della c.d norma taglia idonei (ovvero quelle introdotte dal D.L. 75/2023, poi legge 112/2023, intervenute a modificare quanto previsto dalla legge 74/2023).
Infatti le disposizioni della suddetta L.112 sono state poi trafuse nel Tupi all’art 35, comma 5-ter. Al quarto periodo si dice:“Nei concorsi pubblici…sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.”
E di seguito:" La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali…per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato".
Questo dovrebbe significare che le graduatorie di concorsi a tempo determinato possono essere scorsi, con previsione dei relativi idonei da assumere.
A sostegno di ciò si possono citare lavori parlamentari che parlano, senza eccezioni, di riespansione della platea degli idonei compressa dalla legge 74/2023
La diversa interpretazione per cui non si potrebbero tagliare idonei, perchè sostanzialmente idonei non devono esserci, avverrebbe in ossequio a una circolare di oltre dieci anni prima e che in questo caso quantomeno avrebbe richiesto, nell’essere ripresa, che il legislatore si esprimesse chiaramente in tal senso.
Questo, ripeto, contrasta con la realtà visibile nelle PP.AA., dove non mi sembra sia ammissibile riportare indietro la situazione ai tempi del D.Lgs. 29/1993 che, nella forma vigente tra il 1994 e il 1998, all’art.36 disponeva: “è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per prestazioni superiori a tre mesi”!
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