RE: STABILIZZAZIONI e critica della "dottrina" in proposito
Già solo a livello di dichiarazioni “politiche” è dimostrabile il diverso intendimento che stava dietro le rispettiva riforme, dandosi che i due Ministri abbiamo, a suo tempo, affermato:
D’ALIA: “Per i precari PA nessuna stabilizzazione”
https://www.lagazzettadeglientilocali.it...izzazione/
MADIA: “Stop ai precari nella PA dal 2017”.
https://www.ilmessaggero.it/economia/eco...88473.html
Da un punto di vista (giuridico) gerarchico delle fonti del diritto, abbiamo due circolari che si equivalgono. Tuttavia la normativa posteriore deroga rispetto a quella precedente (principio generale dell’articolo 15 delle preleggi al codice civile).
Inoltre, se non bastasse, come in effetti, è il limitarsi ad un discorso su circolari (non vincolanti), bisogna ricordare che la stabilizzazione del personale precario prevista dall’articolo 20 del Decreto Legislativo 75/2017 introduce una disciplina specifica e straordinaria, in deroga alle regole generali per il reclutamento stabilite nel D.Lgs. 165/2001. Il D.Lgs. 165/2001, infatti, prevede che l’accesso al pubblico impiego avvenga di norma tramite concorso pubblico, mentre il D.Lgs. 75/2017 ha introdotto una deroga temporanea e specifica (poi ripresa e di fatto prorogata anche da altre norme) per stabilizzare lavoratori precari con determinati requisiti.
La Corte di Cassazione, nella sentenza 21200/2020, ha precisato pertanto che, nel pubblico impiego, le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell’accesso mediante concorso, di cui all’art. 97 Cost., e, pertanto, non solo non possono essere applicate in via analogica a casi non espressamente contemplati,ma devono anche essere interpretate in senso strettamente coerente con la ratio che legittima la deroga al principio costituzionale.
D’altra parte, Consiglio di Stato sez. II , nella recente sentenza 08/08/2024, n. 7060, in merito a requisiti aggiunti dal bando di concorso evidenzia come “la predetta clausola limitativa contenuta nella lex specialis non trova alcun riscontro nella normativa sopra-emarginata, dunque si tratta di un ulteriore requisito aggiunto, in sede attuativa, dall’amministrazione appellata, che è obiettivamente incongruo perché, oltre ad essere penalizzante per una specifica categoria di lavoratori precari,finisce per contraddire la stessa finalità perseguita dal legislatore, che era, come detto,quella di ottenere la stabilizzazione dei rapporti e superare il cd. precariato storico”.
Proprio nel senso detto, trattandosi di criteri di priorità stabiliti a livello regionale, è in corso una vertenza, per ora definita al primo grado, da TAR Sicilia, PA, IV sez. 6/9/2024 n.460, che respinge il ricorso ma ne ordina la pubblicazione dei motivi difensivi:
https://www.asptrapani.it/upload/asp_tra..._10237.pdf
(TUTTO IL DOSSIER: https://www.asptrapani.it/servizi/cercan...+postorino )
Per quello che qui interessa, nel ricorso e da parte del Tribunale che lo ha giudicato, è dato per scontato che le procedure di stabilizzazione possano interessare sia vincitori che idonei non vincitori di procedure concorsuali per contratti a termine, qui in conflitto, per l’appunto.
Infatti dalle ricorrenti, presentate come vincitrici nel ricorso, viene lamentato un trattamento deteriore a livello di collocazione in graduatoria per la stabilizzazione, con conseguente necessità di sostenere una ulteriore selezione, non richiesta in questo caso agli idonei non vincitori, da stabilizzarsi invece in via diretta.
Si tratta di stabilizzazioni sanitarie covid, per le quali la difesa lamenta che:
“La norma nazionale consente alle Regioni – in ossequio alle norme di legge primaria – soltanto di attuare la norma nazionale e di stabilire criteri di priorità nelle graduatorie di stabilizzazione in ossequio alla stessa, ma non consente né potrebbe alla Regione (o al bando della ASP che si conforma alle sue direttive) di introdurre una disciplina che, in violazione della citata normativa, ne restringe (o amplia) illegittimamente il campo di applicazione.
Cio che rileva, ai fini della stabilizzazione di tale personale precario, è soltanto l’avvenuto reclutamento del personale assunto con contratto di lavoro flessibile in base a procedura selettiva pubblica e lo svolgimento dei periodi di servizio minimo come indicati dalla norma presso l’Azienda procedente o altri Enti o Aziende del SSN.
Le norme relative alla stabilizzazione del personale socio-sanitario non richiedono altri requisiti”.
Ugualmente ancora in corso è il procedimento R.G. 5765-1/2023 da ultimo definito con rigetto di istanza cautelare in data 5/6/2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina (vedi ricorso https://www.irccsme.it/files/upload/Port...ntenza.pdf
e reclamo https://www.irccsme.it/files/upload/Port...o_2024.pdf ,dove pure è oggetto di giudizio stabilizzazione (negata per precedenza di altri concorrenti) di idoneo non vincitore reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica, con citazione della circolare 3/2017)).
Insomma se si propende per la riforma Madia non è per partito preso, ma per ben precisi e fondati motivi.
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