RE: INCREMENTO DEL VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO
L'art. 5 del Decreto-Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 dispone che il valore nominale dei buoni pasto per i dipendenti pubblici non può superare l’importo di 7,00 euro per singolo buono (previsione legittima per la Corte Costituzionale sentenza n. 225 del 2013).
Per l'articolo 1 comma 677 la soglia di tassabilità degli stessi è fissata ad euro 4, soglia che per quelli elettronici si può sulla scorta della stessa disposizione ritenere fissata in 7 euro.
Arturo Bianco
|