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Esodo anticipato, sostanzialmemte per soli statali!
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marino_giuseppe
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Messaggio: #1
RE: Esodo anticipato, sostanzialmemte per soli statali!

Da altro forum riprendo alcuni interventi sul tema, della mancata previsione della possibilità dell’esonero dal servizio per i dipendenti degli enti locali che abbiano raggiunto almeno i 35 anni di contribuzioni, al fine di aggiornarVi e chiederVi le Vs considerazioni in merito.

Intervento A
“Riporto integralmente il parere che ho avuto ieri da un'esperta di previdenza della Provincia di Milano.
" Per il suo quesito ho contattato un'esperta di previdenza che ritiene di prossima pubblicazione della norma, che effettivamente lascia alcune incognite. Partendo da qs. presupposto ed in attesa di regolamentazione e chiarimenti ufficiali, ritiene che il DL 112/98, art. 72, che prevede un esodo anticipato per coloro che lavorano presso le amministrazione dello Stato ed Enti pubblici, comprenda gli Enti locali se pure non siano espressamente citati (Nota mia: infatti non sono neppure espressamente esclusi, come invece avviene per la scuola). Quanto sopra poichè l'art. 70 comma 4 del DLgs 165/01 individua gli Enti amministrati contrattualmente dall'ARAN. La collega ritiene quindio che i dipendenti degli Enti Locali possano chiedere negli anni 2009/2011 l'applicazione dell'art.72."
Faccio presente che la questione é controversa, infatti il mio ufficio personale non concorda. Le suggerisco di dare un'occhiata anche al Forum del Ministero della funzione pubblica, alla voce "pubblico impiego", dove c'è aperto un topic denominato "scivolo statali", perchè si possono trovare altre persone interessate alla questione.
Quanto allo studio Rienzi, si tratta del legale (nonchè presidente del Codacons) che sta portando avanti il ricorso contro il decreto Brunetta al quale hanno già aderito circa 10.000 dipendenti pubblici, tra i quali anch'io.
L'avv. Rienzi introdurrà un'apposita clausola di ricorso per la scuola, espressamente esclusa del "beneficio" dell'esodo anticipato,in quanto ciò crea disparità di trattamento. Proprio oggi gli inviato una R.R. chiedendogli di introdurre analoga clausola per noi della autonomie locali.”

Intervento B
Anche io ho appena mandato una mail allo studio Rienzi per avere chiarimenti sull'inserimento nel ricorso della doglianza avverso la mancata parità di trattamento nei confronti del personale degli enti locali in punto di possibilità di esonero dal servizio al raggiungimento di almeno 35 anni di anzianità contributiva. Se non mi chiariscono quanto richiesto, non avrebbe senso dare la mia adesione.

Secondo me l'enunciato dell'art. 72, sotto riportato, non ammette dubbi di sorta quando recita "il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165": tra questi enti gli enti locali non sono compresi! PUNTO. Infatti gli enti locali non sono amministrazioni dello Stato - se non in senso lato laddove si legga amministrazioni pubbliche in luogo di amministrazioni dello Stato - non sono amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nè Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, nè tantomeno
Enti pubblici non economici o Università o Istituzioni ed Enti di ricerca e, infine, dopo non affannosa ricerca, non sono neppure ricompresi tra gli enti di cui dall’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165!
Altra cosa è sostenere che ciascun ente locale, forse, potrebbe, per analogia, ecc. conformarsi prevedendo.. ecc., ma se la cosa non è da escludere per le Regioni, che facoltà hanno invece le Province e i Comuni, enti locali per eccellenza? Nessuna, salvo ulteriori previsioni normative.
Questa è la realtà.

Art. 72
(Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli
Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, può chiedere di essere
esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità
massima contributiva di 40 anni.


Intervento B (seguito)
Non ancora ricevute precisazioni richieste a Studio Rienzi.

Consiglio, a dipendenti enti locali, la prosecuzione dell'astensione all'adesione al ricorso Rienzi avverso DL 112/2008, per quanto esposto negli interventi che precedono.

Ritengo anche utile suggerire di indirizzare, Tutti gli interessati, richieste di chiarimenti all'Avv. Rienzi, atti a comprendere perchè non intende inserire, come sembra, nei motivi del ricorso in preparazione, la mancata previsione di possibilità di esonero dal servizio al raggiungimento dei 35 anni contributivi anche a favore dei dipendenti degli enti locali così come previsto per gli enti statali (a parte la P.I.).

01-09-2008 16:40
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