RE: posizioni organizzative
Infatti stavo parlando io di una regione. Mi ero dimenticato di specificarlo.
Comunque sulla Toscana nello specifico c'è un problema: la Regione dal 2009 a oggi ha emanato una lunga serie di disposizioni normative in materia di personale, e lo ha fatto attraverso lo strumento legislativo, in deroga (a mio avviso illegittima) sia al CCNL sia al d.lgs. 165/2001. Ultimamente il Governo ha impugnato una legge regionale al riguardo, che va a modificare il testo unico emanato con L.R. 1/2009(*), per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, sostenendo a mio avviso a ragione che la legge di quest'ultima invade una materia di competenza statale. Nello specifico si tratta di una norma che ha consentito la proroga sine die delle posizioni organizzative, malgrado da CCNL possano durare solo tre anni. Attualmente il giudizio pende presso la Corte costituzionale.
La cosa paradossale è che attraverso legge regionale la Regione ha regolamentato il funzionamento dei propri uffici e i rapporti con il proprio personale, in palese violazione del principio di generalità e astrattezza della legge, in base al quale la Regione, nelle materie di propria competenza, legifera erga omnes (con il solo limite territoriale) e non per essa stessa. D'altro canto, è evidente lo squilibrio con altri datori di lavoro del comparto Funzioni locali, i quali, non essendo dotati di potestà legislativa, non avrebbero mai potuto fare una cosa del genere.
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E modificato con l.r. 75/2009, l.r. 4/2010, l.r. 57/2010, l.r. 10/2011, l.r. 47/2013, l.r. 90/2014 l.r. 58/2015, l.r. 63/2015, l.r. 12/2016, l.r. 25/2017, l.r. 70/2017, l.r. 68/2019, l.r. 3/2019, l.r. 38/2019.
dott. Amedeo Francesco Mosca
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