RE: bollettino n. 72 del 16/09/16
La normativa di riferimento per le variazioni giuntali d'urgenza (id est: art.239, c.1 - art.175, c.4 - art. 42, c. 4 TUEL) non richiede espressamente il parere dei revisori sulla delibera di giunta, anche perché l'acquisizione del parere potrebbe pregiudicare le ragioni dell'urgenza e causare un ingiustificato ritardo... sempreché' la variazione de qua sia veramente urgente.
Quindi dovrà essere il regolamento di contabilità a prevedere le modalità di acquisizione dl parere: prima della giunta o prima del consiglio.
L'importante è che il parere arrivi prima della seduta di consiglio.
Il modello di delibera di cui trattasi, da me predisposto, presuppone una norma regolamentare in cui il parere si acquisisce prima del consiglio e una vera urgenza di procedere.
GC
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