RE: Funzionario Responsabile di Imposta
Nelle amministrazioni con i dirigenti, i sindaci conferiscono gli incarichi dirigenziali ai dirigenti e questi conferiscono gli incarichi di posizione organizzativa. Appare quindi di dubbia legittimità che il sindaco conferisca direttamente un incarico di posizione organizzativa.
Occorre inoltre ricordare che la direzione delle unità organizzative spetta ai dirigenti, che possono delegare parte delle attribuzioni -ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna- a titolari di posizione organizzativa. Tale delega può essere più o meno ampia, anche in applicazione di specifiche previsioni regolamentari, ma è indubbio che il dirigente conservi poteri di controllo e di avocazione.
Evidenzio che sui punti appena ricordati vi sono differenze giurisprudenziali e dottrinali in quanto una parte che si può definire minoritaria sottolinea l'ampiezza dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni ed in quanto le pretese di posizioni organizzative che svolgevano di fatto compiti dirigenziali di condannare le amministrazioni al pagamento della differenza economica sono state rigettate.
Si deve tenere inoltre conto del fatto che in alcune amministrazioni tali incarichi sono considerati come uffici di staff degli organi di governo, il che sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014 determina la conseguenza della impossibilità di adottare atti gestionali.
Si deve considerare che la possibilità di delega appare preclusa alle posizioni organizzative negli enti con i dirigenti in quanto si realizza una delega ulteriore e in base ai principi generali il delegato non può delegare. Sulla materia in questo stesso forum è stato inoltre considerato che financo negli enti senza dirigenti la delega da parte della posizione organizzativa ad altro soggetto è una possibilità accolta in modo minoritario.
Arturo Bianco
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