RE: assunzione vincitore concorso 2015
La risposta positiva è contenuta nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015. Se una assunzione è finanziata con cessazioni, trattandosi nel caso specifico di comune non soggetto al patto di stabilità, che sono intervenute nel 2013 o negli anni precedenti, siamo al di fuori dell'ambito di applicazione della legge n. 190/2014. I vincoli dettati da questa disposizione si applicano alle assunzioni che coprono cessazioni del 2014 e del 2015. Per cui la procedura può essere conclusa con l'assunzione del vincitore del concorso, sempre che l'ente sia nel possesso dei requisiti che consentono assunzioni di personale (con specifico riferimento al rispetto della spesa del personale del 2008, al rispetto dei tempi di pagamento, alla avvenuta rideterminazione della dotazione organica nell'ultimo triennio, alla assenza di personale in sovrannumero o eccedenza per come deve risultare da dichiarazione dell'ente, alla adozione del piano delle pari opportunità).
Arturo Bianco
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