RE: Ripensamento ARAN turno-disagio-rischio
Il personale turnista, ricorrendo le condizioni previste dal contratto, ha il diritto ad avere remunerata la attività svolta con la indennità di turno, che remunera completamente il disagio connesso alla articolazione della prestazione lavorativa.
Se non sussistono le condizioni per le quali questo personale può fruire della indennità di turno, ma vi sono comunque condizioni di disagio (quali l'orario spezzato etc), in alternativa al turno può fruire della indennità di disagio. Tra queste non vi è lo svolgere le attività all'aperto per profili per i quali ciò è connaturato direttamente alle attività.
Se sussistono le condizioni per il rischio, il che non mi pare che sussista nel semplice svolgimento all'aperto dell'attività, si eroga anche la indennità di rischio, che si può sommare al turno o al disagio.
Arturo Bianco
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