RE: L.190/2014 - Mobilità volontaria
In base alle ancora vigenti disposizioni di cui all’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), il quale dispone: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”.
e in considerazione del fatto che all'interno del comma 424 dell'art. 1 della L. 190/2014 non vi è un chiaro (o esplicito) divieto all'attivazione di procedure di mobilità volontaria tra enti; ... quale valenza deve essere data, o come deve essere valutata (a vostro avviso) l'indicazione presente all'interno della circolare n. 1/2015 della FFPP e dagli Affari regionali, che invece dispone:
"Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità."?
Il termine "mobilità" usato in questo caso, non sarebbe più correttamente riferito a quella ex art. 30 comma 2bis del D.Lgs 165/2001 (c.d. mobilità per compensazione - imposta all'amministrazione), lasciando invece libera quella prevista dal comma 1 dell'art. 30 (c.d. mobilità “volontaria” - scelta dall'amministrazione)?
[...questo perché, il comando, (così come anche il distacco), è "caratterizzato dalla utilizzazione della prestazione lavorativa e dalla temporaneità della stessa" e quindi possa risultare escluso dai divieti dei commi 424 e 425 della Legge di Stabilità 2015, consentendo così alle amministrazioni di eludere i divieti]
Inoltre sempre all'interno della circolare troviamo:
"Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta."
...a differenza di molti commentatori, io in queste righe, non leggo un'ulteriore conferma del divieto di avviare procedure di mobilità volontaria tra enti ma, semplicemente la possibilità concessa agli enti (Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta...) di indire bandi (in deroga a quanto fino a oggi previsto) riservati esclusivamente al personale di area vasta.
Voi che dite?
D.V.[u]
Messaggio modificato il: 25-02-2015 alle 19:46 da ventura_dan.
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