RE: Reperibilità
Si ricorda innanzitutto che la reperibilità può essere effettuata per un periodo massimo di 6 volte in un mese. Si ricorda inoltre che essa è fissata dal CCNL in un periodo massimo di 12 ore (per cui dalle 16 si può andare al massimo alle 4 della mattina successiva o dalle 14 si può andare alle 2 del giorno successivo). Si ricorda che occorre inoltre garantire al personale un periodo di riposo e recupero e la reperibilità anche se non è direttamente una prestazione lavorativa determina una condizione che osta a tale recupero, quale quella che si determinerebbe con una prestazione di fatto ininterrotta per una settimana intera.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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