RE: Mobilità farmacista comunale
La mobilità è ammessa tra tutti i comparti del pubblico impiego per figure che appartengano alla stessa categoria ed abbiano lo stesso profilo professionale. Tra le PA che sono soggette a vincoli alle assunzioni esse non entrano nel tetto alle nuove assunzioni. Per dare una risposta alla questione specifica occorre confrontare i due profili professionali: se nella sanità la figura è inquadrata come dirigente e nell'ente locale come D3 vi è una ragione ostativa insormontabile, in quanto la categoria di inquadramento è differente ed addirittura nella sanità appartiene all'area della dirigenza e non del personale del comparto.
Arturo Bianco
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