RE: assunzione 110
La selezione pubblica indica sicuramente la necessità che nel conferimento dell'incarico non si assuma come elemento caratterizzante il tratto fiduciario. In questo senso il dettato legislativo formalizza le indicazioni suggerite in modo ampiamente maggioritario, se non addirittura consolidato dopo la legge cd Brunetta, dalla giurisprudenza. Al riguardo è comunque necessario distinguere con nettezza tra selezione e concorso: la disposizione non richiede infatti un concorso. La selezione può basarsi sui curricula e/o su colloqui e/o su titoli e non deve necessariamente dare una graduatoria, ma deve limitarsi ad accertare la esperienza richiesta e la professionalità specifica. Peraltro, essendo la nomina in capo al sindaco, non è affatto detto che lo stesso debba procedere a dare corso alla assunzione una volta che la selezione si sia conclusa con la consegna di una rosa di candidati.
La locuzione "selezione pubblica" sembra precludere alla possibilità di una selezione riservata esclusivamente al personale interno. In questo senso occorre attendere eventuali modifiche nella legge di conversione e comunque, a parere di chi scrive, la ratio della norma (si veda anche la relazione illustrativa) non sembra quella di volere precludere ad una selezione limitata agli interni, ma quella di volere garantire che la stessa fornisca candidature in possesso dei requisiti richiesti.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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