RE: appalto per il servizio sociale professionale
A parere di chi scrive siamo in presenza di una illegittimità che è costituita dalla intermediazione fittizia di manodopera. Si registra tale reato allorché il committente, pur possedendo l'organizzazione aziendale necessaria per svolgere l'opera o il servizio, si rivolga ad altra impresa esclusivamente per avere la mano d'opera. In questo caso l'appaltatore si inserisce nel rapporto di lavoro figurando come datore di lavoro e non fornendo un servizio complessivo. Le deroghe a questo divieto sono tassativamente indicate dalla normativa e tra queste vi è in primo luogo il contratto di somministrazione.
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