Mobilità o assunzione da graduatoria
In un ente di 36.000 abitanti si sono avute cessazioni per una spesa complessiva di circa 180mila euro. Questo ente ha la necessità di sostituire almeno tre dipendenti di categoria D1, ma può assumere personale solo per circa 72mila euro, perché assoggettato al limite del turn over del 40% delle cessazioni.
I primi due li attinge da una graduatoria ancora valida per una spesa complessiva di circa 66mila euro. L’ente avrebbe ancora un margine di circa 6mila euro e con questa cifra irrisoria non potrebbe assumere il terzo dipendente.
Siccome il terzo dipendente in graduatoria è un dipendente dell’ente posto in categoria C1, se si attingesse dalla graduatoria l’ente sosterrebbe solo una spesa di circa 2mila euro in più. Infatti il dipendente da C1 passerebbe in D1 e l’ente non pagherebbe più il C1 ma solo il D1.
Ma attingendo dalla graduatoria l’ente è assoggettato al limite del turn over del 40% delle cessazioni.
Se l’ente, invece, procedesse all’assunzione per mobilità in questo caso non sarebbe assoggettato al limite del turn over del 40% delle cessazioni. Infatti l’ente in questo caso deve solo non superare la spesa del personale fatta nell’anno precedente.
Non dimentichiamo però che l’ente, così facendo, dovrebbe affrontare una maggiore spesa.
La legge è stata fatta per ridurre le spese di personale e per ridurre il numero di dipendenti della P.A., ma così facendo paradossalmente abbiamo il benestare della legge spendendo molto di più.
È possibile in questo caso, pur di risparmiare, attingere dalla graduatoria?
|