RE: Assunzione a tempo determinato per sostituzione di lavoratrice in maternità
Le assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente per maternità sono soggette ai seguenti vincoli:
1) la spesa per il personale non può superare quella dell'anno precedente;
2) la spesa per le assunzioni flessibili (tranne le deroghe dettate dal legislatore) non può superare il 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nel 2009 o, in caso che essa sia pari a zero, quella media del triennio 2007/2009;
3) sulla inclusione nel tetto alla spesa per le assunzioni flessibili del ricorso al comma 557 della legge 311/2004 vi sono opinioni diverse a livello di Corte dei Conti;
4) sulla inclusione nel tetto alla spesa per le assunzioni flessibili del ricorso all'articolo 14 del CCNL 22.1.2004 vi sono opinioni diverse a livello di Corte dei Conti.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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