RE: permanenza in servizio
Occorre immediatamente fare una precisazione. Una novità contenuta nel dl 95/2012 è il divieto per le amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse amministrazioni e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza (art. 5, comma 9).
Fatta questa premessa, occorre valutare se:
- vi sia la possibilità di utilizzare l’articolo 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 (assunzioni a tempo indeterminato): “È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”.
- per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato, se si può utilizzare il comma 28 del D.L. 78/2010: “fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”
Gli articoli richiamati nel comma 28 riguardanti il D.lgs n. 165/2001 riguardano le assunzioni di lavoratori a termine.
Se le dimensioni dell’Ente sono particolarmente ridotte, suggerisco anche di porre un quesito specifico alla Corte dei Conti regionale, rappresentando la situazione e l’impossibilità di reperire il personale mancante da altri settori e chiedendo quindi la possibilità di procedere ad assunzione, qualora non si possano rispettare le condizioni richiamate nelle suddette disposizioni normative.
Concludendo ricordiamoci sempre che non possono procedere ad alcuna assunzione gli enti che:
a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato di recente dalla Legge di stabilità per il 2012);
c) hanno un rapporto tra spese di personale e spesa corrente superiore al 50% (art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni);
d) i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente ((art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni);
d) non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
e) non hanno ridotto le spese di personale rispetto all’anno precedente (art. 1, comma 557-ter della legge 296/2006);
f) non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
g) non hanno adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, D.lgs. 150/2009).
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