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permanenza in servizio
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boiero_livio
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Messaggio: #1
RE: permanenza in servizio

Partiamo dalla circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica, quando - al punto 3 - scrive:
"... il comma 20 dell'art. 24 prevede: ...l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del decreto-legge 25/6/2008 n. 112,.. con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dall' 1/01/2012,.. tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso come disciplinato dal presente articolo..."


In particolare, dopo la riforma, il trattenimento in servizio deve essere valutato secondo il momento temporale in cui è maturato il diritto alla pensione di vecchiaia - intendendo come tale la data del "collocamento a riposo d'ufficio" -
Se tale requisito (65età + 20servizio) era raggiunto entro il 2011 il dipendente, al compimento del 65° anno di età, doveva essere collocato a riposo, fatto salvo l'ulteriore trattenimento in servizio di un biennio (max 2 anni, anche solo 1 mese) e, quindi, non oltre il compimento del 67° anno! (biennio concediblie a chi non non possedeva i 20 anni di servizio, ma comunque max 2 anni anche se non venivano raggiunti i 20)

Dal 1/01/2012 il collocamento a riposo d'ufficio avverrà a 66 anni (2013 = 66 anni e 3 mesi), con possibilità di trattenimento di - massimo - un biennio, cioè fino al 68° anno (2013= 68 anni e 3 mesi) - ovviamente nel corso del 2012 e del 2013 saranno collocati a riposo coloro che, trattenuti per la concessione del biennio, compiranno 67 anni, perchè ne avevano 65 prima del 2011

La nuova riforma.
per chi raggiungeva il requisito entro il 31/12/2011.. pur prevedendo che permangano i previgenti requisiti...relativi all'accesso e alla decorrenza di pensione..introduce, invece, un nuovo sistema di calcolo (pro rata dal 1/1/2012)..
ulteriormente, dovrà essere soddisfatto anche il trattamento minimo (inteso come importo)... da questi si prescinde al compimento del 70° anno..
Detto questo si evince che l'Amministrazione potrà derogare dal collocamento a riposo d'ufficio qualora l'assegno di riposo non soddisfi l'importo minimo richiesto (dovrà essere superiore a 1,5 volte l'assegno sociale)

Infine, dal 01/01/2012 viene meno il concetto di massima anzianità contributiva, divenendo inapplicabili le disposizioni previgenti che consento al dipendente di proseguire il servizio sino al raggiungimento dell'importo massimo di pensione.
L'Amministrazione, dall'anno 2012, pertanto, potrà accedere alla risoluzione unilaterale al compimento di 42 anni e 1 mesi di servizio (uomini) e 41 anni e 1 mesi (donne).
Requisiti che dovranno adeguarsi alle nuove tabelle... 2013 = 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne)
Si potrà andare in deroga qualora il dipendente, non raggiungendo i 62anni di età, pur con 41/42 di servizio..., vedrebbe "decurtato" il suo assegno per via della penalità per gli anni mancanti ai 62 di età

Deve essere, altresì, menzionato il principio di discrezionalità nella concessione del trattenimento in servizio...

Nel caso indicato non sembra possibile concedere un ulteriore trattenimento in servizio.
Infatti, se tale dipendente è prossimo ai 67 anni, si presume ne avesse 65 entro il 31/12/2011... e possedendo 32 anni di contributi soddisfa il requisito minimo dei 20 di servizio richiesti per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia

05-06-2013 11:44
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permanenza in servizio - marrone_maria_rosaria_ - 03-06-2013, 16:12
RE: permanenza in servizio - boiero_livio - 05-06-2013 11:44
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