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Carta di qualificazione del conducente
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boiero_livio
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RE: Carta di qualificazione del conducente

Riporto questa delibera di una corte dei Conti

Conseguimento, da parte del personale dipendente, del Certificato di Qualificazione (CQC)

Il Sindaco del Comune di San Costanzo (prov. di Pesaro e Urbino) ha formulato una richiesta di parere sugli oneri per il conseguimento, da parte del personale dipendente, del Certificato di Qualificazione (CQC) per autotrasporto. Con la predetta richiesta, l’Amministrazione richiedente ha riferito e precisato: - che il decreto legislativo 286/2005 ha prescritto (art. 13-23) per i conducenti che effettuano professionalmente il trasporto di persone e cose l’obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente, che è subordinato alla frequenza di un corso e al superamento di esame; - che la frequenza del corso e il rilascio della patente potrebbero essere assimilati ad attività di formazione periodica, con oneri a carico dell’ente, posto che l’abilitazione da conseguire è funzionale per i dipendenti che svolgono stabilmente la guida di mezzi scuolabus; - che, anche nell’ipotesi si accolga l’orientamento restrittivo adottato da Corte dei conti (Veneto parere 133/2009), potrebbe essere introdotta una distinzione tra il caso di patente specifica come requisito di accesso e il caso di patente specifica richiesta a personale già in servizio con altra mansione; - che inoltre incombono sull’Amministrazione, quale datore di lavoro, obblighi nei confronti del personale dipendente, sia per la formazione che per la sicurezza dei luoghi di lavoro; tali obblighi, pur se non specificatamente dettagliati nel contenuto, comporterebbero l’approntamento di tutti gli strumenti per il corretto e sicuro svolgimento dei compiti assegnati; - che infine, nell’ipotesi di personale che consegua l’abilitazione professionale dopo aver esercitato mansioni diverse, l’Amministrazione trarrebbe un vantaggio grazie a qualificazioni ottenute senza alcun esborso, con il rischio che il dipendente possa rifiutare di essere adibito a tali mansioni. Conclusivamente l’Amministrazione chiede se gli oneri per il conseguimento, da parte del personale dipendente, del Certificato di Qualificazione (CQC) per autotrasporto debbano essere sostenuti dall’ente o dai dipendenti interessati. Sulla specifica materia, come già ricordato dall’Amministrazione, risulta già un orientamento della Corte dei conti, espresso mediante il parere n. 133/2009 dalla Sezione controllo Veneto. L’orientamento espresso nel predetto parere ha posto in evidenza che, sotto il profilo normativo, il possesso di una particolare abilitazione per lo svolgimento dell'attività di conducente professionale di veicoli per il trasporto di persone, quale lo scuolabus, costituisce requisito che si caratterizza per la sua natura strettamente personale ed in mancanza del quale non è consentito l'esercizio dell' attività di cui trattasi. Lo stesso requisito, peraltro, sussisteva in altra forma anche precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 286/2005 ed era attestato dal possesso del "certificato di abilitazione professionale", come risulta dalla dall’art. 18, comma 2, del medesimo d.lgs. Il Collegio esprime pertanto l’avviso che gli oneri per il conseguimento e per il mantenimento del Certificato di Qualificazione (CQC) debbano far carico al personale interessato.

Deliberazione n. 37/2013/PAR
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nell’adunanza del 16 aprile 2013
composta dai magistrati:
Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Presidente f.f. – relatore
Cons. Andrea LIBERATI – Componente
Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO – Componente
PARERE
COMUNE DI SAN COSTANZO
(omissis..)
FATTO
Il Sindaco del Comune di San Costanzo (prov. di Pesaro e Urbino) ha formulato una richiesta di parere sugli oneri per il conseguimento, da parte del personale dipendente, del Certificato di Qualificazione (CQC) per autotrasporto.
Con la predetta richiesta, l’Amministrazione richiedente ha riferito e precisato:
- che il decreto legislativo 286/2005 ha prescritto (art. 13-23) per i conducenti che effettuano professionalmente il trasporto di persone e cose l’obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente, che è subordinato alla frequenza di un corso e al superamento di esame;
- che la frequenza del corso e il rilascio della patente potrebbero essere assimilati ad attività di formazione periodica, con oneri a carico dell’ente, posto che l’abilitazione da conseguire è funzionale per i dipendenti che svolgono stabilmente la guida di mezzi scuolabus;
- che, anche nell’ipotesi si accolga l’orientamento restrittivo adottato da Corte dei conti (Veneto parere 133/2009), potrebbe essere introdotta una distinzione tra il caso di patente specifica come requisito di accesso e il caso di patente specifica richiesta a personale già in servizio con altra mansione;
- che inoltre incombono sull’Amministrazione, quale datore di lavoro, obblighi nei confronti del personale dipendente, sia per la formazione che per la sicurezza dei luoghi di lavoro; tali obblighi, pur se non specificatamente dettagliati nel contenuto, comporterebbero l’approntamento di tutti gli strumenti per il corretto e sicuro svolgimento dei compiti assegnati;
- che infine, nell’ipotesi di personale che consegua l’abilitazione professionale dopo aver esercitato mansioni diverse, l’Amministrazione trarrebbe un vantaggio grazie a qualificazioni ottenute senza alcun esborso, con il rischio che il dipendente possa rifiutare di essere adibito a tali mansioni.
Conclusivamente l’Amministrazione chiede se gli oneri per il conseguimento, da parte del personale dipendente, del Certificato di Qualificazione (CQC) per autotrasporto debbano essere sostenuti dall’ente o dai dipendenti interessati.
* * *
La richiesta di parere è stata trasmessa con lettera a firma del Sindaco e, pertanto, risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo.
Sotto il profilo oggettivo il quesito appare ammissibile, nei termini di cui appresso.
DIRITTO
La Sezione è chiamata a esprimere un parere in ordine alla individuazione del soggetto cui debbano far carico gli oneri per il conseguimento, da parte del personale dipendente, del Certificato di Qualificazione (CQC) per autotrasporto, e, in particolare, se tali oneri debbano essere sostenuti dall’ente o dai dipendenti interessati.
Sulla specifica materia, come già ricordato dall’Amministrazione, risulta già un orientamento della Corte dei conti, espresso mediante il parere n. 133/2009 dalla Sezione controllo Veneto.
In tale parere è stato evidenziato che il d. lgs. 21 novembre 2005 n. 286, ha stabilito, in attuazione della direttiva 2003/59 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2003: all’art. 14 che i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria "D" hanno obbligo di conseguire la "carta di qualificazione del conducente" e obbligo di formazione periodica per il mantenimento della stessa; all’art. 18, comma 2, che la "carta di qualificazione del conducente" ha sostituito il "certificato di abilitazione professionale" di tipo KC e K D previsto dall'art. 311 del DPR 495/1992; all’art. 19 che la predetta carta è rilasciata a seguito di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità; all’art. 20 che i titolari della carta sono tenuti al rinnovo della stessa ogni cinque anni dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione.
L’orientamento espresso nel predetto parere ha posto in evidenza che, sotto il profilo normativo, il possesso di una particolare abilitazione per lo svolgimento dell'attività di conducente professionale di veicoli per il trasporto di persone, quale lo scuolabus, costituisce requisito che si caratterizza per la sua natura strettamente personale ed in mancanza del quale non è consentito l'esercizio dell' attività di cui trattasi. Lo stesso requisito, peraltro, sussisteva in altra forma anche precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 286/2005 ed era attestato dal possesso del "certificato di abilitazione professionale", come risulta dalla dall’art. 18, comma 2, del medesimo d.lgs.
La "carta del conducente" pertanto non costituisce un ulteriore obbligo, ma conferma la necessità di una certificazione da cui risulti il possesso dei requisiti per lo svolgimento, nel caso in esame, della mansione di conducente di scuolabus.
Osserva il Collegio, in coerenza con l’orientamento già formatosi e rispetto al quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, che, in mancanza di una espressa previsione normativa, debba ricadere sui soggetti interessati allo svolgimento della particolare attività l'onere conseguente l'acquisizione, prima, ed il mantenimento nel tempo, poi, dello speciale documento, sia nel caso che si tratti di assunzione ex novo, oppure di nuovo affidamento di mansione o, infine, di conferma di attività già precedentemente svolta.
Difatti, non risulta esistere una norma che ponga a carico di soggetti diversi da quelli direttamente interessati l'obbligo di sostenere l'onere di cui trattasi e, d’altra parte esiste un divieto di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e che possano incidere sulla situazione finanziaria degli enti stessi. Tra questi limiti, in particolare, vengono in rilievo quelli sanciti dal d.lgs. 165/2001 riguardanti il contenimento della spesa complessiva del personale entro i vincoli della finanza pubblica (art. 1, comma 1, lettera b.) e quello che rimanda a contratti collettivi o individuali l'attribuzione di trattamenti economici (art. 2, comma 3), nonché le disposizioni delle varie leggi finanziarie quale ad esempio quelle recate dai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006.
Ritiene questo Collegio che l’indirizzo interpretativo risulta correttamente espresso e sostenuto da ampio corredo motivazionale, anche sotto il profilo della diversa ipotesi di personale che cambia mansione, ipotesi che, a questi fini, risulta irrilevante; il Collegio non ha quindi motivo di discostarsi da tale orientamento.
Quanto ai profili prospettati dall’Amministrazione in tema di formazione e di sicurezza sul lavoro, ritiene il Collegio che trattasi di questioni che esulano dall’area della contabilità pubblica, come tali inammissibili in questa sede consultiva.
Il Collegio esprime pertanto l’avviso che gli oneri per il conseguimento e per il mantenimento del Certificato di Qualificazione (CQC) debbano far carico al personale interessato.
P.Q.M.
nelle predette considerazioni è il parere di questa Sezione.
La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco di San Costanzo e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.
Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2013.
Il Presidente f.f. - relatore
f.to Fabio Gaetano Galeffi
Depositata in Segreteria in data 24 aprile 2013
Il direttore della Segreteria f.to Carlo Serra


30-05-2013 07:43
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