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RE: Progetti extra orario di lavoro ex art. 15 c. 5 del CCNL 01.04.1999
Nell'ordine dei quesiti:
1) sulla base delle previsioni di cui al DLgs n. 66/2003 (per il quale tutte le attività lavorative svolte extra orario di lavoro sono straordinarie) è stato rafforzato il giudizio che anche le attività per i cd progetti debbano essere svolti nell'orario di lavoro e che tutto ciò che eccede tale orario costituisca lavoro straordinario, quindi debba essere finanziato con lo specifico fondo, fondo che peraltro volutamente i contratti nazionali mantengono basso proprio per scoraggiare il ricorso a questo strumento;
2) gli ispettori della RGS contestano la corresponsione di compensi per attività svolte al di fuori dell'orario di lavoro in quanto aggiramento del tetto al fondo per il lavoro straordinario e con ciò rilevano un possibile danno erariale;
3) l'unica sentenza pronunciata sulla materia (Corte Conti Campania 1808/2011) condanna un dirigente per avere fatto svolgere prestazioni al di là dell'orario finanziandole con il citato articolo 15, comma 5, ma perchè si è superato come compenso la misura per il lavoro straordinario;
4) occorre considerare che i dipendenti possono sempre chiedere al giudice del lavoro il pagamento dei compensi per il lavoro straordinario anche se hanno ricevuto una incentivazione ex articolo 15, comma 5, in quanto tale incentivazione costituisce una forma di trattamento economico accessorio da ricondurre alle previsioni di cui all'articolo 17 dello stesso CCNL 1.4.1999 e non il compenso per lo straordinario.
Arturo Bianco
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