RE: Liquidazione Art. 24 CCNL 14-9-2000
Il citato articolo 24 del CCNL 14.9.2000 al comma 1 stabilisce con chiarezza che al dipendente che lavori in giorno festivo spetta "la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo". Per cui si eroga tale compenso ed in più il riposo compensativo e non solo la differenza. Diversa disciplina è prevista al comma 2 per le festività infrasettimanali.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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