Il comma 7 dell’art. 76, D.L. n. 112/2008, come sostituito dall’art. 14, D.L. 78/2010, dispone che: “… è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza della spesa del personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;..(omissis)”.
Ultimamente sia l'Anci (vedi allegato) che la Corte Conti Basilicata (Allegato parere 21/2011) hanno sostenuto che " Ogni decurtazione di voci dal numeratore (spese di personale) dovrebbe, peraltro, per fini di omogeneità, determinare una corrispondente decurtazione dal denominatore (spese correnti) del rapporto considerato."
Altri pareri quali quelli della Corte Conti Lombardia e Toscana non accennano a tali decurtazioni ma elencano semplicemente le componenti da includere e da escludere dal computo della sola spesa di personale.
Il diverso sistema di calcolo incide in maniera sostanziale sul risultato finale e sul rispetto o meno del vincolo vorrei, pertanto, sentire le vostre opinioni in merito.
Saluti e buon lavoro a tutti